PRECISAZIONI-Doina Matei in carcere "per sorriso"?

Dopo l’omicidio di Vanessa Russo commesso il 26 aprile del 2007, Doina Matei era stata riconosciuta dalle immagini dei video di sorveglianza della metropolitana di Roma e condannata a sedici anni per omicidio preterintenzionale.
Dopo averne scontati nove, le viene concessa la semilibertà.
Durante questo periodo, la donna apre un account su Facebook con un nome fittizio (o soprannome) e condivide -pubblicamente- alcune immagini della propria vita.
Non mi interessa soffermarmi né sul bikini, né sul sorriso, poiché, pur avendo in dotazione persone care, figli e sentimenti, non intendo chiamarli in causa in questa sede.
Infatti non è mia competenza (né competenza di BeD) discutere la liceità per Doina di condividere la propria serenità tramite i social e regalare considerazioni sommarie sulle intenzioni e sul pentimento della stessa.
La mia competenza (e di BdD) è rendere il più chiaramente possibile l’idea di questa situazione e lasciare che Voi, se vi aggrada, possiate discutere di questa liceità e regalare considerazioni sommarie varie ed eventuali a qualcuno. O anche no. Ma che possiate farlo con cognizione.
In seguito alla pubblicazione di tali immagini da parte dei media, a Doina Matei viene contestata la violazione dei termini di semilibertà e la stessa viene ritradotta in carcere.
L’avvocato Nino Marazzita conferma lo scoop del ‘Corriere’ al telefono: “Sì, è andata proprio così. Le hanno tolto la semilibertà solo perché ha pubblicato una foto in costume al mare sul profilo Facebook”.
Doina Matei NON è tornata in carcere per un sorriso, né per il bikini, né perché è andata al mare. Questo è un assunto fino a prova contraria, ovvero fino a quando non verrà dimostrato il contrario.
Le misure alternative alla detenzione sono condizionate da alcune restrizioni di orario e, naturalmente, di ambito. Nonché da una serie di prescrizioni che sono lasciate alla discrezionalità del giudice che poi può anche modificarle o limitarle. Più frequentemente si ravvisano l’obbligo di un lavoro stabile, il divieto di rientrare in casa dopo una certa ora, il divieto di uscire di casa prima di una certa ora al mattino, il divieto di tenere armi o altri strumenti atti ad offendere, il divieto di frequentare riunioni o manifestazioni senza l’autorizzazione di P.S., l’obbligo di presentarsi al giudice di sorveglianza se ne faccia richiesta e il divieto di accompagnarsi a pregiudicati. Tali prescrizioni devono poi essere contenute in una “carta precettiva” che la persona in stato di libertà vigilata deve portare sempre con sè.
Secondo l’avvocato: “Nessun divieto specifico del giudice della Sorveglianza a utilizzare i social o ad allontanarsi dal luogo di residenza.”
Il divieto di utilizzo dei social network, in caso non sia espressamente indicato negli articoli, dovrebbe far parte delle prescrizioni discrezionali.
In realtà esiste una sentenza della Corte di Cassazione del 31/1/2012 che afferma che, almeno durante la detenzione domiciliare, i limiti telematici entro cui il soggetto sottoposto al provvedimento ha facoltà di “movimento” prevedono solo di utilizzare “internet” per attingere informazioni e notizie; divieto assoluto invece di suo utilizzo per “comunicare” con terzi per propri scopi e finalità personali.
Sarebbe necessario appurare che le misure siano le stesse per il regime di semilibertà.
D’altro canto, come evidenziato su l’Altro diritto, il regime di semilibertà si allontana dallo schema delle misure alternative: l’istituto è finalizzato a consentire una modalità di esecuzione della pena detentiva particolarmente favorevole al consolidamento dell’evoluzione positiva della personalità del condannato soprattutto attraverso il reinserimento, seppur parziale e controllato, nell’ambiente libero. L’art. 48, comma primo, dell’Ordinamento penitenziario recita, infatti: “Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all’internato di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale“. Non è corretto, quindi, parlare di misura alternativa alla detenzione, poiché il soggetto mantiene la veste di persona privata della libertà ed inserita in istituto penitenziario; tuttavia gli ampi margini di libertà concessi all’interessato e le possibilità di ripresa di contatto con l’ambiente libero integrano gli estremi di “una vicenda profondamente modificativa delle modalità di esecuzione della pena”.
È inoltre da considerare, a mio modesto parere, il fatto che la donna non abbia aperto il profilo con il suo vero nome, usando invece un suo soprannome (ciò che non è inusuale o incomprensibile a livello umano, ma che la pone comunque in difetto dal punto di vista legale).
Non aggiungerò altro.
Data la difficoltà ad orientarsi nell’immensa valle del diritto penale per chi, come me, può solo cercare di interpretare al meglio le nozioni reperite sui vari siti, sarò grata se qualcuno competente in materia volesse dare il suo contributo, correggere o aggiungere.
CREDITS
http://www.diritto-penale.it/le-misure-alternative-alla-detenzione.htm
http://www.altrodiritto.unifi.it/index.htm
http://dirittoitaliano.com/giurisprudenza/provvedimento.php?Arresti-domiciliari—divieto-di-comunicare-attraverso-Facebook—sussiste-115
http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-viii/capo-i/sezione-ii/art228.html
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>Il provvedimento non mi pare insensato in sé
In sé – avulso da un contesto, compreso cosa postasse la signora e il peso di un social in eventuali condotte illegali o di reinserimento – a me pare parecchio insensato.
Venisse fuori che serviva, ad esempio, per mandare messaggi trasversali a bande di cherubini dal mitra facile, o per intimidire chi l’aveva messa dentro, sarebbe un discorso ben diverso.
Lo usava per istigare all’illegalità? O si vuol sostenere che interagire col mondo virtuale è un “premio” per soli probi? Tipo, niente giochi alla consolle che consentano il multiplayer a chi è agli arresti domiciliari (metti che poi chattino…)?
E’ proprio per questo che non c’è alcun tipo di giudizio nell’articolo, in cui chiediamo anche a qualcuno molto competente (almeno un avvocato) di dare ulteriori ragguagli. Ragguagli corredati da link o cmq da sentenze.
Tolto questo, siamo fermi nell’intento di non cedere a considerazioni che lascerebbero il tempo che trovano.
Questione spinosa…
– Anzitutto, l’uso di un profilo con nome di fantasia la pone in contrasto solo con le regole di Facebook, perché di per sé non ha nulla di illegale; esattamente come non è illegale usare uno pseudonimo per firmare un libro o un articolo di giornale.
– Secondariamente, se il fine della semilibertà è il reinserimento sociale, l’uso di un social network non dovrebbe essere ostativo, anzi. A meno che i contenuti pubblicati non costituiscano reato o siano deliberatamente offensivi nei confronti di qualcuno, e non risulta questo il caso.
– In terzo luogo, se mancano norme specifiche in materia e si deve attingere a sentenze che riguardano gli arresti domiciliari (che sono cosa diversa), il buon senso suggerisce che anzitutto si comunichi il divieto all’imputata, e se ne disponga la carcerazione solo nel caso ignorasse tale divieto.
Comunque la si giri, il provvedimento continua a sembrarmi del tutto insensato.
Come ho scritto nell’articolo, non sono a conoscenza di altro che non sia quanto comunicato dal pm e da quanto indicato in merito al cp, e sul regime di semilibertà, che il soggetto mantiene la veste di persona privata della libertà ed inserita in istituto penitenziario, pertanto dovrebbe sottostare alle regole (compreso il divieto di usare Facebook).
Il provvedimento non mi pare insensato in sé, quanto rispetto ad altri provvedimenti o alla mancanza di provvedimenti in situazioni che sembravano richiederlo.
Mary
Non so perché, ma non condivido. Per nulla.